IMU e fotovoltaico per autoconsumo: Corte Giustizia Tributaria Lombardia secondo grado n. 1397/2026

La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 1397/2026 conferma un approdo favorevole al contribuente in tema di fiscalità del fotovoltaico aziendale: l’impianto installato sul tetto del capannone, destinato all’autoconsumo e mai autonomamente censito, non integra un’autonoma unità immobiliare e non è quindi assoggettabile a IMU come cespite separato.
Un Comune Lombardo aveva notificato all’azienda un accertamento per IMU non pagata per il 2018, poi altro accertamento sempre per IMU, dal 2019 al 2023.
L’aziedna si è difesa rilevando (e provando) in primo luogo come il proprio impianto fosse al servizio della propria attività produttiva, e quindi fuori dal perimetro IMU ai sensi della Legge 208/2015. Il Comune aveva avuto ragione in primo grado, con una Sentenza totalmente riformata nel secondo.
Il cuore della decisione risiede nel concetto seguente: gli impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici e destinati a servire l’immobile cui accedono possono essere trattati come pertinenze, senza obbligo di autonomo accatastamento. La Corte richiama infatti la circolare 27/E del 2016, secondo cui: “non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili”.
La memoria difensiva della società contribuente aveva esteso il perimetro del giudizio ben oltre il solo tema della pertinenzialità, introducendo una serie di questioni giuridiche (come la “Legge imbullonati” e l’irrilevanza catastale delle componenti impiantistiche strumentali al processo produttivo) che la Corte d’Appello non esamina analiticamente, ma dichiara assorbite dopo avere accolto il motivo principale. La contribuente ha visto quindi accertata la propria tesi, fondata su una lettura sostanziale dell’art. 1, comma 21, legge 208/2015: ciò che conta non è il previo censimento catastale, ma la funzione del bene nel processo produttivo (così anche Cassazione 7292/2026).
In questo contesto, l’impianto da autoconsumo veniva descritto (e provato dalla contribuente) come bene strumentale al ciclo aziendale, e non come fabbricato produttore di reddito autonomo.
La pronuncia è dunque favorevole al contribuente, decide il punto dirimente — nessuna autonoma unità immobiliare, nessuna IMU separata — e assorbe il resto.
La chiave di lettura di questa Sentenza è quindi quella che vede l’esito non solo pro-autoconsumo, ma anche potenzialmente critica verso gli automatismi accertativi dei Comuni in materia di fotovoltaico.
Il principio affermato dalla Corte lombarda è quindi netto: il fotovoltaico sul tetto del capannone, se al servizio dell’attività d’impresa e privo di autonomia reddituale, resta una pertinenza e non un immobile autonomo, non sconta l’IMU anche se non accatastato ed indipendentemente dalla potenza installata.
Avv. Roberto Smedile



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