Nell’impugnazione di delibera assembleare condominiale, l’asimmetria tra domanda di mediazione e quella giudiziale conduce all’improcedibilità

17 Apr 2026 | News | 0 commenti

Tribunale Milano - Studio Legale Roberto Smedile | Milano

Tribunale di Milano, Sentenza 3242/2026

Il Tribunale di Milano, con Sentenza n. 3242/2026 pubblicata il 16/04/2026, consolida il principio giuridico che sancisce l’improcedibilità della domanda per asimmetria tra oggetto della procedura di mediazione e oggetto del giudizio ordinario, in materia di impugnazione di delibera assembleare condominiale.

L’art. 4 co. 2 d. lgs. 28/2010 prevede che “l’istanza di mediazione deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa”.

Il contenuto del suddetto comma ricalca quello previsto dall’art.  125 c.p.c. circa il contenuto degli atti processuali, imponendo una simmetria tra fatti narrati in sede di mediazione ed i fatti esposti in sede processuale e che diversamente, dovrebbe essere dichiarata l’improcedibilità, per mancato assolvimento della condizione prevista dal legislatore (Trib. Roma sentenza 11.1.2022, n. 259).

Ormai è consolidato l’orientamento che ritiene che la espressione “ragioni della pretesa” debba essere intesa nel senso della allegazione di una situazione di fatto per la quale si prospetti una futura possibile  azione di merito, non risultando necessario inquadrare giuridicamente il fatto ma chiarendo che “affinché possa  considerarsi assolta la condizione di procedibilità prevista dal legislatore, i fatti e gli accadimenti narrati in sede di mediazione devono essere corrispondenti e simmetrici a quelli che saranno poi esposti in sede processuale”.

L’istanza di mediazione pertanto deve ricalcare la futura domanda di merito, includendo tutti gli elementi di fatto che saranno introdotti nel futuro giudizio; ciò sia per consentire all’istituto della mediazione di svolgere in modo efficace la funzione deflativa affidatagli dal legislatore, sia per consentire alla controparte di conoscere la materia del futuro contendere e di prendere posizione su di essa, svolgendo le opportune difese che possono condurre ad una soluzione conciliativa o anche solo far ridurre il thema decidendum nella eventuale fase processuale.

Va detto anche che se è vero che per la mediazione ante causam è sempre possibile sanare l’eventuale improcedibilità, potendo il giudice demandare un nuovo esperimento della mediazione e, solo in caso di mancato valido esperimento dello stesso, pronunciare l’improcedibilità della domanda, è anche vero che nel caso di impugnazione di delibera condominiale, come nel caso di specie, sussiste un termine di decadenza che viene interrotto dalla comunicazione della istanza di mediazione alla controparte una sola volta e che inizia a decorrere nuovamente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione.

Tale effetto interruttivo, però, può essere riconosciuto solo ad una procedura validamente espletata ed in relazione ad un’istanza comunicata che sia simmetrica alla futura domanda giudiziale.  Pertanto, una domanda processuale diversa, che esuli anche solo in parte, da quella prospettata in sede di mediazione, va considerata una domanda nuova rispetto a quella passata per il filtro della mediazione ed in grado di non superare, almeno in astratto, il giudizio sulla procedibilità.

Roberto Smedile

Studio Legale Milano - Avv. Roberto Smedile
Avv. Roberto Smedile

Nato a Milano il 15 febbraio 1968. Laurea in Giurisprudenza presso Università Statale di Milano. Abilitazione alla professione di Avvocato – Corte d’Appello di Milano (1998). Ha svolto attività legale di consulenza per diversi anni in favore di società operanti nel settore petrolifero, chimico ed elettrico ed ha ricoperto il ruolo di “Italian Representative” della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti (Dubai), presenti in Italia, con l’obiettivo di supportare le imprese italiane che volessero intraprendere una attività commerciale (produzione e/o vendita) negli Emirati Arabi Uniti.

Circa l’autore

Avv. Roberto Smedile

Nato a Milano il 15 febbraio 1968. Laurea in Giurisprudenza presso Università Statale di Milano. Abilitazione alla professione di Avvocato – Corte d’Appello di Milano (1998). Ha svolto attività legale di consulenza per diversi anni in favore di società operanti nel settore petrolifero, chimico ed elettrico ed ha ricoperto il ruolo di “Italian Representative” della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti (Dubai), presenti in Italia, con l’obiettivo di supportare le imprese italiane che volessero intraprendere una attività commerciale (produzione e/o vendita) negli Emirati Arabi Uniti.

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