L’uso di Whatsapp per la convocazione dell’assemblea condominiale e l’invio del verbale: profili di annullabilità

21 Gen 2026 | News | 0 commenti

Bilancia - Studio Legale Roberto Smedile | Milano

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 12101/2025

Secondo la giurisprudenza, l’assente all’assemblea condominiale ha trenta giorni di tempo per impugnare la votazione; al fine di verificare il rispetto di tale termine è necessario avere certezza del giorno in cui questi ha avuto in mano il verbale. E di certo, secondo il Tribunale di Napoli, un semplice messaggio e-mail o WhatsApp non fa prova della data di ricezione.

In specie, si è affermato che in tema di comunicazione di un’assemblea condominiale, sebbene non vi sia alcuna formalità da rispettare prevista dalla legge, è importante che il condòmino abbia avuto piena conoscenza del verbale: la comunicazione ai condòmini assenti della delibera dell’assemblea condominiale al fine del decorso del termine decadenziale di impugnativa davanti all’A.G. di cui all’art.1137 comma 2° c.c., deve ritenersi avvenuta quando il condòmino assente abbia acquisito piena conoscenza del verbale di assemblea e ne abbia potuto apprendere il contenuto intrinseco in maniera adeguata alla tutela delle sue ragioni (cfr. Cass. civ. 14.05.2018 n.11606; Cass. civ. n.16081/2016; Cass. civ. sez. II sent. nr.1716 del 5.05.75).

L’art. 66 delle disp. att. c.c. prevede che “l’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ex art.1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.

Nel caso in esame, l’assemblea del 2.02.24 non è stata convocata in alcuna delle modalità previste dal predetto articolo ovvero racc. AR, fax o pec. Allo stato, nessuna forma è considerata equipollente e le suddette modalità sono ex lege tassative, non estendendosi per analogia; la ratio della norma è garantire la certezza della comunicazione, in termini di data ed orario in cui la stessa si assume effettuata.

Nella specie, per stessa ammissione del convenuto Condominio nel procedimento, la convocazione alle parti per l’assemblea del 2.02.24 è stata effettuata a mezzo mail, mentre il verbale della riunione è stato inviato a mezzo WhatsApp al numero di telefono fornito dalla condòmina.

Sul punto la Suprema Corte ha affermato, anche di recente, che la disposizione dell’art.66 disp.att.cc. ha carattere inderogabile: ogni diverso mezzo, come ad esempio, le-mail ordinaria, è da considerarsi inidoneo anche se previamente accettato dal condòmino (cfr. Ord.18.06.25 n.16399 ).

Da ciò consegue che la delibera è annullabile (ed è stata annullata).

Roberto Smedile

Studio Legale Milano - Avv. Roberto Smedile
Avv. Roberto Smedile

Nato a Milano il 15 febbraio 1968. Laurea in Giurisprudenza presso Università Statale di Milano. Abilitazione alla professione di Avvocato – Corte d’Appello di Milano (1998). Ha svolto attività legale di consulenza per diversi anni in favore di società operanti nel settore petrolifero, chimico ed elettrico ed ha ricoperto il ruolo di “Italian Representative” della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti (Dubai), presenti in Italia, con l’obiettivo di supportare le imprese italiane che volessero intraprendere una attività commerciale (produzione e/o vendita) negli Emirati Arabi Uniti.

Circa l’autore

Avv. Roberto Smedile

Nato a Milano il 15 febbraio 1968. Laurea in Giurisprudenza presso Università Statale di Milano. Abilitazione alla professione di Avvocato – Corte d’Appello di Milano (1998). Ha svolto attività legale di consulenza per diversi anni in favore di società operanti nel settore petrolifero, chimico ed elettrico ed ha ricoperto il ruolo di “Italian Representative” della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti (Dubai), presenti in Italia, con l’obiettivo di supportare le imprese italiane che volessero intraprendere una attività commerciale (produzione e/o vendita) negli Emirati Arabi Uniti.

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