Sentenza Tribunale di Milano 9958/2025
La domanda attorea è stata qualificata come azione inibitoria e risarcitoria avente titolo nel disposto dell’art. 844 c.c.
L’art. 844 c.c. riconosce in capo al proprietario del fondo danneggiato dalle immissioni che superano la soglia della “normale tollerabilità”, senza essere giustificate da “esigenze della produzione”, il diritto alla cessazione delle stesse, nonché al risarcimento del danno.
Il codice civile non prevede criteri o obblighi metodologici specifici per accertare il livello della normale tollerabilità, ma rimette tale valutazione alla discrezionalità del giudice, limitandosi ad ancorarla alla “condizione dei luoghi”.
Sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, le immissioni rumorose si reputano eccedenti la soglia della normale tollerabilità quando violano i limiti previsti da leggi e regolamenti di natura pubblicistica – come tali posti a presidio di interessi di carattere generale – ovvero quando, pur rispettando detti parametri, superano di 3dB il rumore di fondo caratteristico del luogo in cui vengono effettuati i rilevamenti (Cass. civ., Sez. II, ord. 1.10.2018 n. 23754; Cass. civ., Sez. Unite, ord. 27.02.2013 n. 4848).
In specie, il fenomeno della c.d. movida e i relativi effetti non sono riconducibili ad una condotta attiva del Comune di Milano: è, infatti, pacifico che ciò che accade nel quartiere indicato in atti non dipende da eventi organizzati o autorizzati dal ma dalla libera aggregazione di un numero eccessivo e incontrollato di persone, attirate dalla presenza delle numerose attività commerciali ubicate nella zona (cfr., nello stesso senso, Corte d’Appello di Torino, 13.10.2022 n. 1198).
Ciò non vale, tuttavia, di per sé, ad escludere la titolarità passiva del rapporto in capo al convenuto e la sua responsabilità, ben potendosi la stessa configurare anche in presenza di una condotta omissiva, laddove l’agente abbia l’obbligo giuridico di impedire l’evento.
Sul punto, è da condividersi l’orientamento di legittimità secondo cui, in materia di immissioni provenienti da aree pubbliche, detto obbligo scaturisce dal dovere di osservanza delle regole tecniche e dei canoni di diligenza a prudenza nella gestione dei propri beni gravante sulla stessa (Cass. civ., Sez. Unite, ord. 23.05.2023 n. 14209).
In specie deve, dunque, valutarsi se la condotta omissiva del sia colposa e se sussista un rapporto di causalità tra la stessa e i fatti dedotti dagli attori, vale a dire verificare se l’amministrazione convenuta abbia posto in essere tutto quanto era in suo potere per ricondurre le immissioni rumorose entro i limiti previsti per la classificazione acustica della zona e per evitare o contenere gli effetti nocivi della c.d. movida.
In disparte gli interventi del nel periodo compreso tra l’ottobre 2017 e il marzo 2022 per il contenimento delle immissioni rumorose presso Corso Garibaldi, con individuazione delle aree coinvolte dalla c.d. movida, l’ente ha introdotto limitazioni orarie e divieti di uso del vetro nella vendita e somministrazione di alimenti e bevande, ha regolato le occupazioni di suolo pubblico e ha potenziato i servizi di vigilanza.
Tuttavia, non vi è prova che l’ente convenuto abbia adottato tutte le iniziative in suo potere per contrastare le immissioni rumorose correlate alla c.d. movida, da qui la condanna al risarcimento.
Roberto Smedile



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