Tribunale di Milano, Sentenza n. 314/2025 pubbl. il 14/01/2025

Il controllo della Legionella in Condominio non è attività straordinaria, ma ordinaria dell’Amministratore di Condominio.
Di seguito, la vicenda.
Un amministratore di Condominio conferisce incarico ad una società di verificare la presenza di legionella nelle condotte di acqua condominiali. La società esegue le verifiche e, avendo trovato il batterio in quantità superiore a quella consentita, procede alla sanificazione.
Nel frattempo, l’’assemblea nomina un diverso amministratore.
La società che ha eseguito la sanificazione non viene pagata dal nuovo amministratore e quindi notifica un decreto ingiuntivo al Condominio.
Il Condominio oppone il decreto e chiama in causa l’amministratore uscente, rilevando che la sanificazione eseguita avrebbe esorbitato dai poteri ordinari dell’amministratore, che sarebbe quindi stata necessaria una preventiva delibera assembleare e chiedendo che l’amministratore uscente fosse chiamato a pagare le somme reclamate dalla società che ha eseguito la sanificazione.
L’amministratore uscente si costituisce in giudizio e rileva che l’attività di sanificazione delle tubature non è affatto straordinaria, ma ordinaria, prevista dalla norma, come la manutenzione di un qualsiasi impianto condominiale e che quindi è il Condominio a dover saldare la fattura, non l’amministra<zione uscente.
Il Tribunale di Milano ritiene fondata la posizione dell’amministratore condominiale uscente, rigetta l’opposizione del Condominio e lo condanna alle spese sia in favore della società che ha eseguito la sanificazione che in favore dell’amministratore uscente terzo chiamato dal Condominio.
Roberto Smedile



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