Il condòmino che ha promosso l’azione contro il Condominio va convocato all’assemblea che deve decidere sulla costituzione in giudizio del Condominio o no?

31 Mar 2025 | News | 0 commenti

Cassazione 3 - Studio Legale Roberto Smedile | Milano

Cassazione 7491/2025

La decisione affronta la questione se, all’assemblea condominiale chiamata a pronunciarsi sulla costituzione del Condominio in un giudizio, promosso o comunque pendente con un condòmino, quest’ultimo debba essere ritualmente convocato alla riunione, ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c., avendo diritto di parteciparvi.

La questione è stata già risolta dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 3192 del 2.2.2023, con argomentazioni e conclusioni che sono ribadite nella presente pronuncia, che risponde negativamente al quesito.

La ragione di tale orientamento risiede nella considerazione che, nell’ipotesi di controversia tra Condominio e uno o più condòmini, la compagine condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al Condominio, in contrasto tra loro: da un lato coloro che sono chiamati a deliberare sul promuovimento dell’azione o sulla sua resistenza, dall’altro i destinatari di tale decisione, quale parte avversa nel giudizio.

Ora, la descritta scissione della compagine condominiale in due gruppi di partecipanti, portatori di contrapposti interessi, ha certamente riflessi sulle regole che disciplinano lo svolgimento dell’assemblea e sulle relative maggioranze, in modo sostanzialmente analogo alle regole che trovano applicazione nel Condominio parziale, fattispecie in cui al mutamento della stessa compagine dei partecipanti al Condominio, segue la modifica della stessa composizione dell’assemblea e delle maggioranze.

Il tratto saliente della situazione descritta, dato dalla contrapposizione di posizioni tra uno o più condòmini e gli altri partecipanti, porta ad escludere, quanto all’attività dell’organo assembleare, che essa possa essere ricondotta alla figura del conflitto di interessi (art. 2373 c.c.), che ha carattere sempre potenziale e rileva in quanto produca effettivamente uno sviamento dell’interesse collettivo, sottoponendolo a quello individuale, situazione che, potendo manifestarsi soltanto in sede di assemblea al momento del voto, comporta che il partecipante che versa in conflitto sia computato ai fini sia del “quorum” costitutivo che di quello deliberativo, salva la sola facoltà di astensione (Cass. Sez. 2, 28/09/2015, n. 19131).

La situazione che si riscontra con riguardo alla deliberazione assembleare relativa alla controversia tra il Condominio ed il singolo condòmino è invece sostanzialmente diversa ed il suo tratto saliente è dato dalla formale e sostanziale estraneità del condòmino in lite rispetto alle determinazioni che la compagine condominiale è chiamata ad assumere.

La regola applicabile, non è pertanto quella del conflitto di interessi, quanto, più propriamente, della estraneità della parte che ha citato in giudizio il Condominio (o che da questi è stata convenuta) rispetto al tema su cui l’assemblea è chiamata a pronunciarsi e sulla relativa determinazione.

Ne discende, quanto allo specifico tema della questione controversa, che nemmeno è giuridicamente configurabile il solo interesse del condòmino in lite ad accedere e partecipare alla riunione, non potendo tale diritto essere scisso da quello dell’esercizio di voto. Al di fuori della peculiare ipotesi prevista dall’art. 10, comma 2, legge n. 392 del 1978, non esiste infatti un distinto diritto alla convocazione per la sola fase preparatoria della riunione, consistente nel dibattito antecedente al momento deliberativo, dal momento che l’intervento del partecipante nella discussione assembleare è finalizzato a portare a conoscenza degli altri presenti le ragioni del proprio voto di assenso o dissenso sull’argomento contenuto nell’ordine del giorno (Cass. n. 3192 del 2023).

La stessa regola, del resto, è applicata nel caso in cui l’assemblea condominiale sia chiamata a ripartire internamente le spese di lite affrontate in una controversia con un condòmino. La Suprema Corte ha precisato che deve considerarsi nulla, per impossibilità dell’oggetto, la deliberazione dell’assemblea che ponga tali spese anche a carico del condòmino in lite, trattandosi di prestazioni rese a tutela di un interesse opposto a quest’ultimo (Cass. n. 1629 del 2018; Cass. n. 13885 del 2014; Cass. n. 801 del 1970).

In conclusione, va ribadito il principio che, in caso di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il Condominio e un singolo condòmino, non sussiste il diritto di quest’ultimo, che è portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale, a partecipare all’assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l’annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione.

Avv. Roberto Smedile

Studio Legale Milano - Avv. Roberto Smedile
Avv. Roberto Smedile

Nato a Milano il 15 febbraio 1968. Laurea in Giurisprudenza presso Università Statale di Milano. Abilitazione alla professione di Avvocato – Corte d’Appello di Milano (1998). Ha svolto attività legale di consulenza per diversi anni in favore di società operanti nel settore petrolifero, chimico ed elettrico ed ha ricoperto il ruolo di “Italian Representative” della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti (Dubai), presenti in Italia, con l’obiettivo di supportare le imprese italiane che volessero intraprendere una attività commerciale (produzione e/o vendita) negli Emirati Arabi Uniti.

Circa l’autore

Avv. Roberto Smedile

Nato a Milano il 15 febbraio 1968. Laurea in Giurisprudenza presso Università Statale di Milano. Abilitazione alla professione di Avvocato – Corte d’Appello di Milano (1998). Ha svolto attività legale di consulenza per diversi anni in favore di società operanti nel settore petrolifero, chimico ed elettrico ed ha ricoperto il ruolo di “Italian Representative” della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti (Dubai), presenti in Italia, con l’obiettivo di supportare le imprese italiane che volessero intraprendere una attività commerciale (produzione e/o vendita) negli Emirati Arabi Uniti.

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