
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza 29 novembre 2024 n. 30711
Ancora una volta si discute sul tema delle istanze istruttorie non riproposte nella precisazione delle conclusioni, laddove esse non siano state accolte o sulle quali il Giudice non si sia pronunciato.
Dopo tanti anni di professione, non ho ancora capito perché bisogna scrivere continuamente le stesse cose negli atti, perché diversamente tutto ciò che non è riproposto si dovrebbe intendere rinunciato.
Un po’ come se al ristorante, dopo avere ordinato la cena, il cliente dovesse confermare ogni portata successiva alla prima e ove non lo facesse, l’ordine fatto all’inizio della cena dovrebbe ritenersi abbandonato così che nessuna portata arriverebbe.
Forse con la Sentenza della Cassazione in discussione si dovrebbe aver dipanato la questione, per cui sembrerebbe corretta l’applicazione del criterio del ristorante agli atti processuali.
In pratica, quando la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore si sia pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco.
In particolare, la volontà inequivoca di non insistere nella richiesta istruttoria va accertata in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo; di tale valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione.
Quindi, secondo la Cassazione (e buon senso), sarà sufficiente scrivere nell’atto che si intendono reiterate tutte le istanze istruttorie come formulate e non ripeterle pedissequamente nelle conclusioni, per scongiurare il pericolo che dette istanze siano considerate abbandonate (vedere anche Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 4 aprile 2022, n. 10767; Cassazione, sezione civile II, sentenza 10 novembre 2021, n. 33103; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 19 febbraio 2021, n. 4487).
Roberto Smedile



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