
Cassazione, Ordinanza 20601/2024
Con l’Ordinanza 20601/2024 pubblicata il 24 luglio 2024, la Corte di Cassazione mette un nuovo punto fermo sulla possibilità di far dichiarare nulla, nel corso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, una delibera di assemblea condominiale che approvi un riparto di spese in violazione dei criteri di Legge.
In sostanza, la Cassazione, ribaltando il giudizio di primo grado del Tribunale di Lodi e di secondo grado della Corte d’Appello di Milano, ha stabilito che una delibera condominiale che approvi un riparto in violazione dei criteri legali, è annullabile – e non nulla – sempre che l’annullabilità sia fatta valere nei termini di legge, vale a dire trenta giorni.
La delibera condominiale che quindi approvi, anche consapevolmente, un determinato rendiconto in violazione delle norme di Legge o di Regolamento, senza però che detta approvazione incida sui criteri di ripartizione per il futuro, è annullabile e non nulla.
Nel caso specifico, il Condominio Alfa ha approvato un rendiconto con il quale ha addebitato al condòmino Tizio, che aveva appena acquistato un immobile, un saldo di esercizio precedente che andava oltre il biennio previsto dall’art. 63 comma 4 disp. att. c.c.; a seguito di tale approvazione, il Condominio notificava decreto ingiuntivo all’acquirente, che proponeva opposizione.
Dinanzi al Tribunale di Lodi, l’opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo, salvo poi chiedere la nullità della delibera con la memoria di precisazione della domanda (rito ante Cartabia).
L’opposizione veniva accolta dal Tribunale di Lodi, che revocava il decreto ingiuntivo e la decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Milano.
La Cassazione, invece, in accoglimento dei motivi di ricorso del Condominio, ha ritenuto che le delibere condominiali relative alla ripartizione delle spese, emanate in violazione dei criteri legali o regolamentari, sono nulle solo laddove l’assemblea adotti detto criterio modificativo in modo stabile, per il futuro. Solo in tale caso l’assemblea esorbiterebbe dalle proprie attribuzioni, cadendo nel regime della nullità della decisione.
Nel caso invece di rendiconto approvato, anche scientemente, in violazione dei criteri di Legge o Regolamento, senza che la decisione sia valevole per il futuro come nuovo criterio di ripartizione delle spese, la delibera sarebbe solo annullabile e detta annullabilità andrebbe fatta valere entro trenta giorni (cosa che nel caso di specie non è accaduta).
La modifica della domanda (nullità del decreto ingiuntivo con l’atto di opposizione, modificata in nullità della delibera con la prima memoria di precisazione), ritenuta valida dai giudici di merito, è stata ulteriormente cassata dalla Suprema Corte, la quale ha evidenziato l’errore dei giudici lombardi, che non si sono accorti del mutamento della domanda.
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza della Corte Distrettuale di Milano, rinviando alla medesima Corte, in diversa composizione, per l’emanazione del giudizio di Appello in conformità con i principi di diritto sopra enunciati.
Roberto Smedile



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