Corte d’Appello di Milano, Sezione terza civile, Sentenza 21 febbraio 2024

La Corte d’Appello di Milano ha affrontato la questione processuale di un appello ricadente sotto il rito locativo, notificato con citazione e non con ricorso.
La sentenza di primo grado è stata notificata al soccombente, facendo così decorrere il termine breve per impugnare, di trenta giorni. L’Appellante notificava appello con citazione, e non con ricorso.
Dopo avere convertito il rito, da ordinario a locatizio, la Corte ha ravvisato l’improcedibilità dell’appello, in quanto l’iscrizione a ruolo della causa è avvenuta oltre il trentesimo giorno, determinato dalla notificazione della sentenza di primo grado.
La decisione è sul solco della recente Cassazione 871/2024, la quale ha evidenziato che quando l’appello deve essere proposto mediante ricorso, si ritiene ammissibile la sanatoria dell’impugnazione introdotta mediante citazione purché questa risulti non solo notificata, ma anche depositata in cancelleria nel termine perentorio di legge.
Detta sanatoria può essere possibile solo se l’atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell’utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto.
nel caso ─ quale quello di specie ─ di impugnazione irritualmente proposta con citazione anziché con ricorso, la conversione si verifica soltanto in caso di tempestivo deposito dell’atto nella cancelleria del giudice adito, posto che, nei procedimenti da iniziarsi con ricorso, è proprio quello l’adempimento al quale è subordinato il tempestivo compimento dell’atto.
Roberto Smedile



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