Corte di giustizia dell’Unione europea, Sentenza del 25 gennaio, causa C-438/22, Lussemburgo

La Corte Europea è stata investita per decidere se e in quale misura i giudici nazionali, quando sono chiamati a determinare l’importo delle spese ripetibili a titolo di onorari d’avvocato, siano vincolati da una tariffa che fissa importi minimi di onorari, adottata da un’organizzazione professionale di avvocati di cui questi ultimi sono obbligatoriamente membri per legge.
La Corte è stata chiamata a valutare la portata e la natura del controllo sulla validità di una tariffa minima (o massima), alla luce del divieto di intese previsto all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea).
Per ricadere nel divieto sancito all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un accordo deve avere «per oggetto o per effetto» di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato interno. Nel caso di una decisione di un’associazione di imprese che fissa gli importi minimi degli onorari degli avvocati, come già dichiarato dalla Corte, la determinazione degli importi minimi degli onorari d’avvocato, resi obbligatori da una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, equivale alla determinazione orizzontale di tariffe minime imposte, vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
Una normativa nazionale che, da un lato, non consente all’avvocato e al suo cliente di pattuire un compenso inferiore all’importo minimo fissato da un regolamento adottato da un’organizzazione professionale di avvocati, come il Consiglio superiore dell’ordine forense, e, dall’altro, non autorizza il giudice a disporre la rifusione degli onorari per un importo inferiore a tale minimo, dev’essere considerata una restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi di tale disposizione.
La Corte quindi conclude dicendo che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui un giudice nazionale constati che un regolamento che fissa gli importi minimi degli onorari degli avvocati, reso obbligatorio da una normativa nazionale, è contrario a detto articolo 101, paragrafo 1, esso è tenuto a rifiutare di applicare tale normativa nazionale nei confronti della parte condannata a pagare le spese corrispondenti agli onorari d’avvocato, anche qualora tale parte non abbia sottoscritto alcun contratto di servizi d’avvocato e di onorari d’avvocato.
Quello che la Corte non spiega, ovviamente perché non investita della questione, è come si concilia la declaratoria di illegittimità dei minimi tariffari con il divieto di accaparramento di clientela, che quindi andrebbe pure dichiarato illegittimo, così come l’obbligo di esercitare la professione con dignità e decoro (il che obbliga l’avvocato ad esercitare la professione in uno studio adatto a ricevere i clienti, con i relativi costi). Il tutto mentre ci sono avvocati che lavorano nel tinello di casa con la pec e la smartcard, per cui, non avendo i costi degli avvocati che esercitano con dignità e decoro, possono andare sotto qualunque limite tariffario minimo.
Se deve essere libero mercato, allora che sia davvero libero.
Roberto Smedile



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