La rivalutazione della retribuzione va considerata nel calcolo della pensione indipendentemente da quella dei contributi
Cassazione, Sezione Lavoro n.36202 pubblicata il 28 dicembre 2023

Dopo avere avuto accesso alla pensione, un lavoratore stato iscritto alla Gestione Dipendenti dell’INPS prima, e alla Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti poi, presentava, nel 2009, domanda di pensione alla Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti.
Dopo essere andato in pensione, il lavoratore si è reso conto della mancata rivalutazione delle retribuzioni ai fini della determinazione della quota a carico dell’INPS, e, dopo due gradi di giudizio di merito vinti, l’INPS ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo (come nei giudizi di merito precedenti) che la rivalutazione delle retribuzioni e quella delle contribuzioni avrebbe finito con l’attribuire al lavoratore un doppio vantaggio non previsto dalla norma.
La Suprema Corte, con il provvedimento sopra indicato, ha dato ragione al lavoratore (per la terza volta) sulla scorta del seguente principio: la pretesa dell’INPS di escludere la rivalutazione per le retribuzioni da considerare nel calcolo, posto che sono già rivalutati i contributi una volta calcolati, si scontra con l’insuperabilità della lettera della norma dell’art. 4 del d.lgs. n. 42 del 2006, che testualmente prevede che “le retribuzioni su cui è calcolato il montante sono rivalutate fino alla data della domanda di totalizzazione”: la norma invero espressamente fa riferimento proprio alla rivalutazione delle retribuzioni, che quindi opera anche a prescindere dalla rivalutazione dei contributi.
Avv. Roberto Smedile



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