Danni da infiltrazioni: anche il danneggiato contribuisce a pagare

2 Lug 2021 | News | 0 commenti

Cassazione Civile, Ordinanza 18187/2021 del 24 giugno 2021

Un condòmino che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dalla omessa manutenzione delle parti comuni dell’edificio ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c. assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del Condominio, senza tuttavia essere esonerato dall’obbligo, che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire, a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell’edificio e alla rifusione dei danni cagionati.

Traduzione: se abiti in Condominio, si rompe un tubo di acqua condominiale e ti si allaga la casa, vieni risarcito dei danni ma devi contribuire a pagare le spese di riparazione del tubo e dei tuoi stessi danni, in proporzione ai millesimi di cui sei titolare.

Il principio giuridico sopra indicato è la trasposizione giurisprudenziale del proverbio “Chi è causa del suo mal, pianga se stesso”…

Roberto Smedile

Circa l’autore

Avv. Roberto Smedile

Nato a Milano il 15 febbraio 1968. Laurea in Giurisprudenza presso Università Statale di Milano. Abilitazione alla professione di Avvocato – Corte d’Appello di Milano (1998). Ha svolto attività legale di consulenza per diversi anni in favore di società operanti nel settore petrolifero, chimico ed elettrico ed ha ricoperto il ruolo di “Italian Representative” della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti (Dubai), presenti in Italia, con l’obiettivo di supportare le imprese italiane che volessero intraprendere una attività commerciale (produzione e/o vendita) negli Emirati Arabi Uniti.

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