Cassazione Civile, Ordinanza 18187/2021 del 24 giugno 2021
Un condòmino che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dalla omessa manutenzione delle parti comuni dell’edificio ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c. assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del Condominio, senza tuttavia essere esonerato dall’obbligo, che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire, a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell’edificio e alla rifusione dei danni cagionati.
Traduzione: se abiti in Condominio, si rompe un tubo di acqua condominiale e ti si allaga la casa, vieni risarcito dei danni ma devi contribuire a pagare le spese di riparazione del tubo e dei tuoi stessi danni, in proporzione ai millesimi di cui sei titolare.
Il principio giuridico sopra indicato è la trasposizione giurisprudenziale del proverbio “Chi è causa del suo mal, pianga se stesso”…
Roberto Smedile
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