Anagrafe condominiale e Privacy: prevale il diritto di accedere ai dati

23 Giu 2021 | News | 0 commenti

Tribunale di Palermo Sentenza 2514/2021 del 14 giugno 2021

È quasi un caso di scuola, ma ancora se ne devono occupare i Tribunali.

Un condòmino chiede all’amministratore di accedere ai dati di anagrafe condominiale e l’amministratore si rifiuta di dare accesso a tali informazioni, assumendo che l’anagrafe condominiale sia coperta dalla riservatezza derivante dalla norma sulla Privacy.

Il condòmino chiede una ingiunzione al Tribunale, l’amministratore di Condominio si oppone.

E perde.

Già, perché a norma dell’articolo 1130, primo comma, n.  6, c.c.., tra gli obblighi dell’amministratore rientra la tenuta del registro di anagrafe condominiale, contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, dei dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché di ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. A norma dell’articolo 1129, comma II, c.c., è diritto di ogni condòmino prendere gratuitamente visione e ottenere copia dei registri di cui all’articolo 1136, nn. 6 e 7 c.c., dietro semplice richiesta all’amministratore e rimborso della spesa.

Tali registri hanno infatti lo scopo di rendere agevole la rintracciabilità dei soggetti titolari di diritti reali o di diritti personali di godimento degli immobili facenti parte del Condominio.

L’articolo 1129 c.c. per assicurare una più efficace attuazione di tale obbligo, specifica che l’amministratore condominiale, all’atto della nomina e ad ogni suo rinnovo, deve comunicare ai condomini luogo, giorno ed ora in cui, previo appuntamento, può esercitare il diritto di accesso e di estrazione di copia del registro di anagrafe condominiale.

La mancata osservanza di tale obbligo costituisce una violazione della norma.

L’anagrafe condominiale è dei condòmini, non dell’Amministratore di Condominio, che, per l’appunto, amministra e basta.

Roberto Smedile

Circa l’autore

Avv. Roberto Smedile

Nato a Milano il 15 febbraio 1968. Laurea in Giurisprudenza presso Università Statale di Milano. Abilitazione alla professione di Avvocato – Corte d’Appello di Milano (1998). Ha svolto attività legale di consulenza per diversi anni in favore di società operanti nel settore petrolifero, chimico ed elettrico ed ha ricoperto il ruolo di “Italian Representative” della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti (Dubai), presenti in Italia, con l’obiettivo di supportare le imprese italiane che volessero intraprendere una attività commerciale (produzione e/o vendita) negli Emirati Arabi Uniti.

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