Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza 24 marzo 2022 n. 9633
Nuovo approccio della Cassazione sull’opposizione a decreto ingiuntivo e sulle domande svolte dall’opposto.
La Cassazione ha stabilito che nell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto può proporre domande nuove, diverse da quelle poste a fondamento dell’ingiunzione, anche se l’opponente non formula domande né eccezioni riconvenzionali, ma si limita a mirare ad ottenere la riduzione dell’importo dovuto o la declaratoria di non debenza dell’importo dovuto.
Vediamo come la Suprema Corte è arrivata a questa conclusione.
Secondo un risalente orientamento giurisprudenziale di questa Corte, l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre solo l’opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto e ha l’onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l’esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, può proporre domanda riconvenzionale (Sez. 2, n. 6091 del 4.3.2020, Rv. 657127 – 02; Sez. 3, n. 21245 del 29.9.2006, Rv. 593890 – 01; Sez. 2, n. 7571 del 30.3.2006, Rv. 588997 – 01).
Di conseguenza, il convenuto opposto, proprio perché riveste la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio; l’unica eccezione sussiste nel caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis.
È evidente che la richiesta dell’attore opponente volta a ridurre l’entità della somma ingiunta dovuta non integra affatto una domanda riconvenzionale e neppure una eccezione riconvenzionale, visto che mira soltanto a ridurre l’importo del dovuto, senza ampliare in alcun modo il thema decidendum.
Tale sistema è sì preordinato alla prioritaria cristallizzazione del thema decidendum con l’obiettivo pubblicistico di garantire un processo rapido e concentrato, esente da arresti e ritorni all’indietro, ma non può trascurare l’interdipendenza delle attività difensive dei contendenti anche al fine di prevenire situazioni di pregiudizialità rispetto ad altri giudizi successivamente introdotti che finirebbero con il ritardare e condizionare l’iter processuale, come avverrebbe se l’attore fosse costretto, anziché proporre la riconvenzionale conseguenziale, a instaurare altro separato giudizio.
Diversamente opinando, si finirebbe per imprigionare la ratio che presiede alla organizzazione dell’art. 183 cod.proc.civ., nell’ambito di una logica deontica fine a sé stessa, intesa ad inquadrare e regolamentare permessi, obblighi e divieti con l’unica preoccupazione che siano certi i confini tra quel che si può, quel che si deve e quel che è vietato fare, anche a discapito della funzionalità dell’intero processo e dei suoi valori fondanti.
L’opinione maturata dal Collegio è che il convenuto opposto possa proporre una domanda riconvenzionale, legittima in quanto riconducibile alla stessa vicenda sostanziale, nel solco tracciato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, anche quando l’attore opponente non abbia proposto una domanda riconvenzionale propriamente detta richiedendo una pronuncia ampliativa del thema decidendum ma si sia limitato a chiedere il rigetto della domanda accolta con il decreto opposto con la proposizione a tal fine di eccezioni in senso stretto.
Dal ragionamento che precede, si arriva al principio di diritto seguente: in tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o un ‘eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.
Roberto Smedile
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