Spese ordinarie e straordinarie in Condominio: prescrizione diversa per spese diverse

28 Dic 2021 | News | 0 commenti

Corte d’Appello di Palermo Sentenza n. 2050/2021

Le spese condominiali sono di due tipi: quelle ordinarie, che servono per la normale gestione dell’edificio e dei suoi servizi, dovute mensilmente sulla base del bilancio preventivo; quelle straordinarie, dovute una tantum, nelle ipotesi in cui occorra eseguire lavori di manutenzione o riparazioni che non rientrano nell’ordinaria amministrazione.

Le prime (ordinarie) si prescrivono in cinque anni (art, 2948 c.c.), mentre le seconde (straordinarie) si prescrivono in dieci anni perché non hanno carattere ciclico, sicché si applica l’art. 2946 c.c.

Il termine di prescrizione delle quote condominiali si rinnova ad ogni approvazione dello stato di riparto, con la conseguenza che i saldi dovuti dai condòmini si cristallizzano nel tempo, incuse le morosità pregresse, e diventano esigibili in ogni tempo.

Ove per più di dieci anni il Condominio non abbia tenuto assemblee di approvazione dei conti, ovvero non abbia inserito nei rendiconti alcune voci, il credito relativo si prescrive.

Roberto Smedile

Circa l’autore

Avv. Roberto Smedile

Nato a Milano il 15 febbraio 1968. Laurea in Giurisprudenza presso Università Statale di Milano. Abilitazione alla professione di Avvocato – Corte d’Appello di Milano (1998). Ha svolto attività legale di consulenza per diversi anni in favore di società operanti nel settore petrolifero, chimico ed elettrico ed ha ricoperto il ruolo di “Italian Representative” della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti (Dubai), presenti in Italia, con l’obiettivo di supportare le imprese italiane che volessero intraprendere una attività commerciale (produzione e/o vendita) negli Emirati Arabi Uniti.

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