Il ricorso in Cassazione prolisso e con scrittura fitta è inammissibile

2 Dic 2021 | News | 0 commenti

Cassazione 35247/2021

Poche parole ad ogni buon intenditore…

Soprattutto se l’intenditore è la Corte Suprema.

Ancora una volta la Cassazione bacchetta i ricorsi “alluvionali” e quindi tutt’altro che sintetici.

Ciò che ha fatto infuriare la Suprema Corte è stata la proposizione di “un fitto testo di circa 30 pagine redatto con formattazione e spazi ridottissimi (circa 50 righi per pagina) mediante un alluvionale richiamo di norme, atti processuali e documenti, con cui in sostanza pretende di riversare in sede di legittimità l’intero contenuto dei gradi di merito del presente giudizio, peraltro senza neppure seguire un ordine logico o sistematico, ma passando continuamente da una questione all’altra e rendendo in tal modo praticamente impossibile alla Corte l’inquadramento delle doglianze”.

La tecnica di redazione del ricorso è stata quindi definita “confusa” e non compatibile con i principi che definiscono le modalità di introduzione del giudizio di Cassazione, elaborato dalla stessa Corte, che ha onerato il difensore di operare una sintesi specificamente finalizzata alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata.

E così, dopo avere stigmatizzato la tecnica redazionale del ricorso, la Suprema Corte ha ribadito che il mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva espone il ricorrente per Cassazione al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.

Il difensore chiamato a redigere il ricorso per Cassazione, che per legge deve essere un professionista munito di quella particolare specializzazione attestata dalla sua iscrizione all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, deve procedere ad elaborare autonomamente una sintesi della vicenda fattuale e processuale selezionando i dati di fatto sostanziali e processuali rilevanti (eccezioni, statuizioni delle sentenze di merito, motivi di gravame, questioni riproposte in appello eccetera) in funzione dei motivi di ricorso che intende formulare, in modo da consentire alla Corte di procedere poi allo scrutinio di tali motivi disponendo di un quadro chiaro sintetico della vicenda processuale che le consenta di cogliere agevolmente il significato delle censure la loro ammissibilità e la loro pertinenza rispetto alle rationes decidendi della sentenza impugnata.

La parola “sintesi” e quella che ricorre forse di più nella Sentenza.

Per cui non occorre aggiungere altro…

Roberto Smedile

Circa l’autore

Avv. Roberto Smedile

Nato a Milano il 15 febbraio 1968. Laurea in Giurisprudenza presso Università Statale di Milano. Abilitazione alla professione di Avvocato – Corte d’Appello di Milano (1998). Ha svolto attività legale di consulenza per diversi anni in favore di società operanti nel settore petrolifero, chimico ed elettrico ed ha ricoperto il ruolo di “Italian Representative” della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti (Dubai), presenti in Italia, con l’obiettivo di supportare le imprese italiane che volessero intraprendere una attività commerciale (produzione e/o vendita) negli Emirati Arabi Uniti.

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